Papà Separati Liguria

N.19386/15 – SE LA MADRE SI DISINTERESSA DELLA FIGLIA IL GIUDICE PUÒ DISPORRE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE

E’ vero, “l’affidamento esclusivo, ai sensi dell’art. 155-bis c.c., è una soluzione eccezionale”, ma tale scelta è consentita “nel caso in cui  il comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l’interesse del  minore”.

Lo ha ribadito  la sesta sezione civile della Corte di  Cassazione, nell’ordinanza n. 19386  del 15 settembre scorso, in una vicenda riguardantel’affidamento di una  minore in via esclusiva al padre.

Il Tribunale  per i Minorenni di Bologna, nel procedimento ex art. 317 bis c.c., disponeva,  infatti, l’affido esclusivo della figlia minorenne al padre, con facoltà per la  madre di visita secondo i tempi e le modalità concordate con lo stesso.

In  appello, la Corte di Bologna confermava la statuizione del giudice di primo  grado.

La madre si  rivolgeva, quindi, alla Cassazione lamentando l’eccezionalità dell’affido  esclusivo che deve ritenersi consentita solo nei casi in cui l’affidamento condiviso sia in  contrasto con l’interesse del figlio e chiedendone la revoca.

Ma, secondo la Suprema  Corte, il giudice di merito, nel caso di specie, ha fatto corretta applicazione dei principi in  materia.

È proprio  considerata la ratio della norma, ha  affermato invero la S.C. rigettando il ricorso, che va confermato l’affidamento in via esclusiva della figlia al padre,  giacchè il comportamento della madre,  che si è gravemente disinteressata della figlia, delegandone totalmente l’accudimento  al coniuge, trasferendosi altrove, denota  un’incostanza e una trascuratezza nell’adempimento dei doveri genitoriali, tale  da ritenere “l’attuale regime di affidamento e di collocamento presso il padre”, il più adeguato  alle esigenze della minore e l’unico “in  grado di assicurare ad essa la certezza e la stabilità che non ha avuto con la  madre”.

Avv. Carlo Ioppoli

Presidente Avvocati Familiaristi Italiani

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