Per evitare l’incriminazione per il reato di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai familiari, è necessario che il soggetto obbligato dimostri di non avere redditi e che ciò non dipenda da propria volontà. Il che, in altre parole, per l’ipotesi più frequente del disoccupato, è necessario provare di aver fatto di tutto per trovare un’altra occupazione o, per esempio, di aver subìto una malattia che abbia compromesso le proprie capacità lavorative.
Le semplici sopravvenute ristrettezze economiche non sono sufficienti ad evitare la condanna penale. Infatti, secondo la giurisprudenza, le necessità dei figli sono prioritarie rispetto a quelle del genitore che è obbligato a sacrificare ulteriormente la propria personale condizione per adempiere gli obblighi di assistenza familiare. Il genitore obbligato non commette reato solo se la sua incapacità economica è incolpevole e assoluta.
Secondo l’orientamento della cassazione, infatti, l’incapacità economica, per giustificare la sospensione dell’assegno di mantenimento, deve essere di tipo assoluto, involontario e incolpevole, tanto da integrare una situazione persistente e oggettiva di indisponibilità di introiti.
Il reato, dunque, non scatta tutte le volte in cui il familiare che si trovi in uno stato di indigenza tale da non consentire neppure un adempimento parziale. Tale condizione deve essere provata e non solo affermata dall’imputato e viene valutata severamente dai giudici, specialmente quando il beneficiario dell’obbligo di assistenza è un minore.
Lo stato di indigenza che impedisce di fare fronte ai propri obblighi deve essere involontario e incolpevole.
Il reato scatta ugualmente se il genitore dichiara di essere stato in difficoltà economica senza però dimostrare tale circostanza. Allo stesso modo c’è responsabilità penale per il genitore che non adempie al mantenimento del figlio limitandosi a dedurre il suo stato di disoccupazione senza provare adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica.
Infine, c’è illecito penale nell’ipotesi in cui il padre non versi al figlio minore il denaro necessario per le esigenze basilari della vita, pur facendogli numerosi regali costosi, addirittura di valore superiore all’assegno di mantenimento.
Tratto da laleggepertutti.it
Cass. sent. n. 3741/2016 del 28.01.2016.
Art. 570 co. 2, cod. pen.
Cass. sent. n. 25596/2012

