La Suprema Corte, accogliendo le motivazioni del cittadino, ha affermato che, “il rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario per il figlio naturale, nel periodo intercorso tra la nascita del bambino e la determinazione del beneficio dovuto dall’altro genitore, non può essere determinato anticipando alla data di nascita l’importo dovuto come assegno di mantenimento.
I criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto, ed in particolare quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ex artt. 261 e 148 c.c., al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto, e segnatamente al diritto di regresso dell’uno nei confronti dell’altro, ex art. 1299 c.c., diritto che presuppone l’accertamento del quantum dovuto in restituzione; quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere: A) né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso; B) né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali; C) né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori”.
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